Questioni procedurali nell'analisi delle domande di marchio

Il 25 gennaio 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza significativa nel campo della proprietà intellettuale, riguardante le procedure di registrazione dei marchi dell'Unione Europea.

Il contesto normativo

Il marchio dell'Unione Europea è un titolo unico che garantisce protezione in tutti i 27 Stati membri dell'UE. La registrazione avviene presso l'EUIPO, con sede ad Alicante, che esamina attentamente ogni domanda per verificare la conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 207/2009.

Uno degli aspetti chiave di questa normativa è l'articolo 7 del regolamento, che elenca i "motivi assoluti di rifiuto", ovvero le condizioni che impediscono la registrazione di un marchio. Tra questi rientrano:

  • La mancanza di carattere distintivo.
  • La natura descrittiva del marchio.
  • L'uso comune del segno nel linguaggio corrente o nel commercio.
  • La forma imposta dalla natura del prodotto o necessaria per ottenere un risultato tecnico.
  • Elementi contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
  • Segni ingannevoli per il pubblico.

Il caso Neoperl

La controversia nasce dalla richiesta di registrazione di un marchio di posizione con caratteristiche tattili da parte della società svizzera Neoperl. Tale marchio, basato su una particolare posizione e texture di un prodotto, ha sollevato dubbi presso l'EUIPO, che ha ritenuto la descrizione fornita dal richiedente non sufficientemente specifica. Inizialmente, l'Ufficio aveva suggerito di registrare il segno come semplice marchio di posizione, escludendo il riferimento alle caratteristiche tattili.

Neoperl ha contestato questa decisione sostenendo che l'elemento tattile fosse essenziale per conferire distintività al marchio. Tuttavia, sia l'EUIPO in primo grado che il Tribunale dell'Unione Europea in appello hanno respinto la richiesta, ritenendo che il marchio non soddisfacesse i requisiti per la registrazione.

Il ricorso alla Corte di Giustizia Europea

Di fronte al rigetto della domanda, Neoperl ha presentato un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, contestando la decisione del Tribunale. Il punto centrale della disputa riguardava l'interpretazione delle norme relative alla distintività del marchio e alla corretta qualificazione del segno.

La Corte di Giustizia ha rilevato che il Tribunale aveva introdotto nuovi motivi di rifiuto in un grado successivo di giudizio, senza che il richiedente avesse avuto la possibilità di contestarli nei primi gradi di giudizio. In particolare, la Corte ha sottolineato che la mancanza di carattere distintivo, come motivo autonomo di rigetto, avrebbe dovuto essere sollevata sin dalla fase iniziale del procedimento.

L'esito della sentenza

A seguito di questa valutazione, la Corte di Giustizia ha annullato la decisione del Tribunale e ha rinviato il caso per un nuovo esame. Il Tribunale dell'Unione Europea dovrà quindi riesaminare la questione tenendo conto del principio giuridico stabilito dalla Corte.

Implicazioni per il settore dei marchi

Questa sentenza ha un impatto significativo sul diritto dei marchi nell'Unione Europea, evidenziando:

  • L'importanza della corretta qualificazione del marchio sin dalla fase di deposito.
  • La necessità di garantire il diritto di difesa del richiedente in ogni fase del procedimento.
  • L'interpretazione restrittiva delle norme sui marchi, in particolare per i segni non convenzionali come quelli tattili.

Conclusioni

La decisione della Corte di Giustizia rafforza la tutela dei diritti dei richiedenti nel processo di registrazione dei marchi, garantendo una maggiore coerenza nelle procedure decisionali. Le imprese che desiderano registrare marchi innovativi, come quelli tattili o di posizione, dovranno prestare particolare attenzione alla descrizione e alla giustificazione della distintività del loro segno per evitare ostacoli lungo il percorso di registrazione.

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