Profili di responsabilità di cui alla direttiva NIS

La sicurezza informatica non è più una questione esclusiva dei reparti tecnici. Con l’introduzione della Direttiva NIS2 come recepita dal Decreto Legislativo 138/2024 (Decreto NIS), i legislatori europeo e italiano hanno voluto sottolineare con forza un principio chiave: la responsabilità in ambito cybersecurity parte dall’alto.

Perciò la Direttiva NIS2 e il Decreto NIS prevedono ipotesi di responsabilità personale in capo ai membri degli organi direttivi aziendali.

Obblighi specifici per amministratori e organi direttivi

Uno dei principali elementi di novità introdotti dalla NIS2, come recepita dal Decreto Legislativo 138/2024, è la previsione di obblighi formali a carico degli amministratori e degli organi direttivi dei soggetti essenziali e importanti.

In particolare, l’art. 23 del decreto stabilisce che questi soggetti devono:

  • approvare formalmente le misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate dalla società;
  • verificare l’effettiva implementazione delle misure previste per conformarsi alla normativa;
  • garantire percorsi di formazione propri e rivolti ai dipendenti, per rafforzare la consapevolezza interna sui rischi cyber.

In altre parole, la dirigenza non può più limitarsi a supervisionare: è tenuta ad agire, documentare e vigilare.

Il concetto di responsabilità diretta

Uno degli aspetti più significativi del nuovo impianto normativo è il richiamo esplicito alla responsabilità personale degli amministratori. La normativa prevede infatti che, in caso di violazioni, la responsabilità non si ferma all’ente giuridico, ma si estende a chi detiene poteri di rappresentanza e direzione.

Il Decreto 138/2024, all’art. 38, è molto chiaro in questo senso: i soggetti con funzioni dirigenziali possono essere considerati direttamente responsabili per eventuali inadempienze in materia di cybersecurity.

Sanzioni e conseguenze operative

Nel caso venga accertata una responsabilità, il decreto prevede anche sanzioni amministrative accessorie di grande impatto. In particolare, si può arrivare a:

  • sospensione dalla carica per gli amministratori o dirigenti coinvolti;
  • l’incapacità a tempo "indefinito" di ricoprire ruoli direttivi, fino a quando l’organizzazione non avrà completato l’adeguamento richiesto dalla normativa o imposto dall’autorità nazionale competente.

Questo implica che la negligenza in ambito di sicurezza informatica può compromettere la carriera professionale di chi ricopre ruoli apicali.

Formazione obbligatoria: per i vertici e per tutto il personale

Altro punto fondamentale introdotto dalla normativa è l’obbligo di formazione continua.

  • Gli amministratori devono formarsi personalmente sulle tematiche di cybersecurity;
  • L’organizzazione deve offrire una formazione periodica ai dipendenti.

Questa misura non è formale o accessoria: serve a costruire una cultura aziendale della sicurezza, che coinvolga l’intera struttura.

Un cambio di paradigma: l’ente non è più “scudo”

La normativa sancisce un passaggio epocale: l’ente non funge più da scudo per i singoli. La responsabilità è personale e richiede una partecipazione attiva e consapevole.

Non basta più "essere in regola" solo sulla carta: bisogna dimostrare un impegno reale e documentato nella gestione del rischio informatico.

Prevenzione e consapevolezza: le parole chiave della NIS2

In conclusione, il messaggio della Direttiva NIS2 e del relativo decreto attuativo è chiaro: la sicurezza informatica è una responsabilità condivisa, ma con un peso specifico sulle spalle dei vertici aziendali.

Solo attraverso una dirigenza informata, attenta e coinvolta sarà possibile ridurre efficacemente il rischio di attacchi cyber, proteggere i dati e garantire la continuità operativa.

Le regole ci sono, le sanzioni anche. Ora tocca alle organizzazioni – e ai loro leader – dimostrare di aver colto la sfida.

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