La recente decisione del 24 ottobre 2024 dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO) ha riportato in primo piano un tema complesso e cruciale nel diritto dei marchi: la valutazione dell’affinità tra prodotti e servizi.
L'EUIPO è l’agenzia dell’Unione Europea con sede ad Alicante, in Spagna, responsabile dell'esame delle domande di registrazione dei marchi dell'Unione e della gestione delle opposizioni e delle procedure di nullità. Tra gli strumenti a disposizione dell’EUIPO, il "similarity tool" rappresenta un supporto per la verifica dell’affinità tra prodotti e servizi associati ai marchi, facilitando così l’analisi del rischio di confusione. Tuttavia, l'EUIPO ha sempre chiarito che questo tool non ha alcun valore vincolante e non costituisce una norma di legge.
La valutazione di affinità tra marchi è un processo complesso che richiede di considerare vari fattori, come la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni, nonché l’affinità tra i prodotti e i servizi associati. Questo tipo di analisi si basa su un test triplice, necessario per stabilire se i consumatori potrebbero confondere i marchi in questione.
Nella decisione del 24 ottobre, il caso oggetto di esame riguardava un conflitto tra il marchio tedesco “Symphony” per la classe 33 (vini e vini spumanti) e un nuovo marchio “Symfony” per bevande alcoliche, gin e distillati. L’elemento di valutazione principale è stato l’affinità tra vini e altre bevande alcoliche, tradizionalmente considerate affini nei mercati di consumo.
Un elemento di svolta è stato il modo in cui l’EUIPO ha utilizzato il similarity tool. Storicamente, il tool aveva indicato un’affinità tra vini e distillati; tuttavia, un aggiornamento del tool ha portato a una valutazione di “non affinità” per questi stessi prodotti. Nella decisione in questione, l’EUIPO ha preso atto della classificazione fornita dal similarity tool, trattandola con un peso significativo nella sua valutazione, portando a escludere il rischio di confusione tra i due marchi.
Questo ha causato una certa sorpresa, poiché l'EUIPO sembra aver considerato il risultato del similarity tool come se fosse una norma di legge, contraddicendo l’intento dichiarato dell’agenzia che lo definisce uno strumento puramente orientativo. La decisione ha quindi posto un interrogativo sulla prassi effettiva degli esaminatori e sulle implicazioni per future valutazioni di affinità.
Questa decisione rappresenta un punto di svolta nella gestione delle opposizioni e delle nullità di marchi presso l’EUIPO. Se il similarity tool dovesse continuare ad essere utilizzato con tale valore vincolante, potrebbe infatti generare confusione su quale sia l’effettivo peso delle valutazioni tecniche rispetto ai giudizi degli esaminatori. Questa pratica potrebbe inoltre influire sulla prevedibilità e sulla coerenza delle decisioni, con possibili effetti sulle strategie di protezione dei marchi in Europa.
La decisione del 24 ottobre 2024 sottolinea la necessità di chiarire il ruolo del similarity tool nelle decisioni dell’EUIPO. Pur essendo uno strumento utile per orientare l’analisi dell’affinità tra prodotti e servizi, il suo utilizzo come elemento vincolante potrebbe compromettere l’autonomia valutativa dell’agenzia e sollevare questioni di coerenza nelle decisioni. Questo recente sviluppo pone le basi per una discussione più ampia sul futuro delle pratiche amministrative in materia di marchi in Europa.
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