Diritto d'autore, quando è lecito citare il nome altrui a fini commerciali?

La tutela del diritto al nome e la sua intersezione con il diritto d'autore, costituiscono una delle questioni più complesse nel panorama giuridico contemporaneo.

Il Caso di Ferragamo e il Diritto al Nome

Salvatore Ferragamo S.p.A., celebre per le sue creazioni nel settore della moda, ha pubblicizzato una scarpa tipo ballerina, affermando che era stata disegnata specificamente per Audrey Hepburn. Tale affermazione ha suscitato il disappunto degli eredi dell'attrice, che hanno visto in questo un uso commerciale non autorizzato del nome di Hepburn. La questione è stata portata davanti alla Cassazione, che ha emesso l'ordinanza numero 9289 l'8 Aprile 2024.

Principi Giuridici Coinvolti

La Cassazione ha fatto riferimento a più norme per la sua decisione:

Articoli 7 e 10 del Codice Civile: Questi articoli stabiliscono il diritto di una persona all'uso esclusivo del proprio nome e la protezione contro l'uso non autorizzato che possa arrecare danno.

Articoli 96 e 97 della Legge sul Diritto d'Autore (Legge 633/1941): Forniscono una cornice per l'uso del nome altrui in contesti specifici, limitando l'uso a fini di pubblica informazione e vietando esplicitamente l'uso a scopi puramente commerciali o pubblicitari.

Dettagli e Implicazioni della Sentenza

La Cassazione ha chiarito che l'uso del nome altrui è ammissibile solo se risponde a esigenze di pubblica informazione, escludendo gli usi a fini promozionali senza consenso. Inoltre, ha rafforzato il diritto degli eredi o delle fondazioni che gestiscono il patrimonio immateriale di una persona defunta di agire giudizialmente contro utilizzi non autorizzati.

Nel caso specifico, la Corte ha giudicato che la menzione di Audrey Hepburn da parte di Ferragamo non costituiva un abuso. La citazione, essendo veritiera e non meramente promozionale, ma legata a un fatto storico relativo alla creazione della scarpa, è stata ritenuta lecita.

Confronto con Altri Casi Simili

Il caso Ferragamo rispecchia decisioni precedenti, come quella relativa al calciatore Gianni Rivera (Cassazione Sentenza n. 447/2021), in cui è stato stabilito che l'utilizzo dell'immagine di una figura pubblica in contesti pertinenti alla sua attività pubblica non necessita di consenso esplicito, purché non violi la privacy o sfrutti indebitamente l'immagine per fini diversi da quelli informativi o di cronaca.

Conclusione

Questo caso sottolinea l'importante equilibrio tra il diritto al nome e il diritto d'autore, delineando i confini entro cui il nome di una persona può essere utilizzato nel contesto commerciale e pubblicitario. La sentenza della Cassazione chiarisce ulteriormente i diritti degli eredi e delle personalità pubbliche, confermando la necessità di un uso consapevole e rispettoso del nome altrui nel rispetto delle normative vigenti.

Le ultime interviste

Tagliano i compensi in Studio: è un messaggio per me?

Anna Elena Brolis

Provvedimenti cautelari anticipatori: le novità

Emanuela Bianco

Novità brevetti ad effetti unitari e Tribunale Unificato dei Brevetti

Emanuela Bianco