La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 settembre 2023 (causa C-413/21) ha segnato un punto di svolta nell’interpretazione della nozione di dato pseudonimizzato e della sua qualificazione come dato personale.
La vicenda trae origine dalla risoluzione del 2017 adottata dal Comitato di risoluzione unico (SRB), con la quale veniva riconosciuto un indennizzo agli azionisti e creditori del Banco Popolare Spagnolo.
Nel 2018, durante la procedura di audizione, il Comitato inviò un questionario ai soggetti interessati raccogliendo i dati identificativi, accessibili solo a un team autorizzato.
In una fase successiva, le risposte vennero associate a un codice alfanumerico e rese accessibili a un diverso team, senza più alcun collegamento diretto con i dati identificativi. Infine, tali dati “filtrati” furono trasmessi a una società esterna per le valutazioni, mantenendo la possibilità di riconnessione agli autori solo in capo al Comitato .
La Corte di Giustizia è stata chiamata a chiarire due aspetti fondamentali:
La Corte ha ribadito che, per qualificarsi come dato personale, un’informazione deve riferirsi a una persona fisica identificata o identificabile. L’identificabilità dipende dagli strumenti che il titolare del trattamento o un terzo possono ragionevolmente utilizzare per risalire alla persona .
La pseudonimizzazione è una misura tecnico-organizzativa di sicurezza che mira a ridurre il rischio di identificazione dell’interessato. Tuttavia, la vera novità introdotta dalla sentenza è l’abbandono dell’automatismo: i dati pseudonimizzati non sono sempre e comunque considerati dati personali.
La qualificazione dipende caso per caso:
Questa decisione ha importanti conseguenze per la protezione dei dati personali:
La sentenza della Corte di Giustizia UE rappresenta un passaggio cruciale per l’interpretazione della pseudonimizzazione. Essa porta il concetto fuori dall’astratto, calandolo in una dimensione operativa che obbliga a valutazioni concrete e contestuali.
Si tratta di un approccio che rafforza la tutela dei diritti degli interessati senza imporre un automatismo giuridico, ma introducendo una logica di analisi caso per caso che incide direttamente sulle prassi di trattamento dei dati da parte di imprese ed enti pubblici.
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